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Direttiva macchine 2006/42/CE: concetti fondamentali

Questo articolo racconta, nella parte iniziale, i concetti fondamentali applicativi della Direttiva macchine; ti consiglio anche di leggere la pagina dove sono elencati i passi richiesti dalla Direttiva macchine per la corretta marcatura CE delle macchine.

A metà dell'articolo troverai un video sulla nuova direttiva macchine, dove sono presentate le modifiche della futura Direttiva Macchine che sarà disponibile dal maggio 2021 ed entrerà in vigore dopo il periodo transitorio.

A questo LINK potrai scaricare il testo consolidato della Direttiva macchine 2006/42/CE

Se sei interessato a conoscere la storia e l'evoluzione della Direttiva 2006/42/CE, la troverai in fondo alla pagina. Per finire, se cerchi un manuale completo sull'argomento, acquista il nostro nuovo libro:

La Direttiva macchine: concetti fondamentali

La direttiva macchine 2006/42/CE è una direttiva di prodotto di nuovo approccio; come tale ha un duplice scopo:

  • garantire la libera circolazione dei beni nell'ambito degli stati membri dell'Unione Europea basandosi sul riconoscimento reciproco e sull'armonizzazione tecnica;
  • salvaguardare la sicurezza e tutelare la salute delle persone nei confronti dei rischi derivanti dall'uso delle macchine.

Le direttive di nuovo approccio stabiliscono requisiti essenziali che i prodotti ricadenti nel loro campo di applicazione devono rispettare; i prodotti che soddisfano tali requisiti possono essere commercializzati in tutto il territorio comunitario senza ulteriori vincoli.

Il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine consente quindi ai prodotti da essa regolamentati di circolare liberamente in tutto lo Spazio Economico Europeo, fissando livelli di protezione comuni validi in tutti gli stati membri.

La direttiva macchine 2006/42/CE è una disposizione cogente nel territorio dell'Unione Europea che regolamenta l'immissione sul mercato e la messa in servizio di prodotti rientranti nel suo campo di applicazione.

 

A quali prodotti si applica la Direttiva 2006/42/CE

Il campo di applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE comprende (articolo 1, paragrafo 1):

a) macchine;
b) attrezzature intercambiabili;
c) componenti di sicurezza;
d) accessori di sollevamento;
e) catene, funi e cinghie;
f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
g) quasi-macchine.

Cosa è una macchina?

La definizione di “macchina” è (articolo 2, lettera a):

  • insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata,
  • insieme di cui al primo punto, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,
  • insieme di cui al primo e al secondo punto, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,
  • insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo punto o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,
  • insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.

Quindi una macchina deve avere almeno un organo in movimento azionato da una fonte di energia e deve avere una destinazione d'uso ben definita, ovvero deve portare a termine una serie di operazioni tese ad uno scopo preciso.

La fonte di energia che aziona la macchina può essere esterna (elettricità, batteria, combustibile, ecc.) o immagazzinata (molla, peso, ecc.)

Rientrano nel campo di applicazione della direttiva anche gli insiemi di macchine, normalmente chiamati linee o impianti di produzione, e le attrezzature intercambiabili che modificano la funzione principale di una macchina.

Cosa è un insieme di macchine (linea o impianto)?

Un insieme di macchine è un insieme di macchine… o di quasi-macchine che per raggiungere uno stesso risultato è disposto e comandato in modo da avere un funzionamento solidale.

Un insieme di macchine:

  • deve riportare un'unica marcatura CE, apposta sull'insieme dall'assemblatore delle varie macchine e/o quasi-macchine; tale marcatura dovrà essere apposta in un punto rappresentativo dell'insieme, in modo che sia chiaro che si riferisce all'insieme nel suo complesso;
  • deve essere accompagnato da un un'unica dichiarazione CE di conformità secondo la lettera A dell'allegato II della direttiva 2006/42/CE, redatta dall'assemblatore delle varie macchine e/o quasi-macchine;
  • deve essere corredato da un fascicolo tecnico (conforme a quanto indicato alla lettera A dell'allegato VII della direttiva 2006/42/CE) relativo a tutto l'insieme; in particolare il fascicolo tecnico deve contenere la valutazione dei rischi relativa alle interfacce tra i vari elementi costituenti l'insieme complesso;
  • deve essere corredato da istruzioni per l'uso relative a tutto l'insieme (conformi a quanto indicato al requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute 1.7.4 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE).

 Dove finisce un insieme di macchine?

Macchine e quasi-macchine

Cosa si intende per quasi-macchina?

Le quasi-macchine sono prodotti che per svolgere la loro funzione necessitano forzatamente di essere assemblati con altre macchine o quasi-macchine.

La direttiva 2006/42/CE definisce “quasi-macchine” [articolo 2, lettera g)]:

insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata; un sistema di azionamento è una quasi-macchina; le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva.

Quali sono le attrezzature intercambiabili?

Caratteristica fondamentale delle attrezzature intercambiabili è che vengano montate sulla macchina dall'operatore stesso, quindi il fabbricante dell'attrezzatura deve prevedere le modalità di montaggio e di interfacciamento con la macchina in modo da assicurare l'utilizzo sicuro della stessa.

Cosa sono i componenti di sicurezza?

Un punto chiave è definire quando un componente può essere definito “di sicurezza”. Innanzitutto, un componente di sicurezza non contribuisce direttamente e principalmente all’espletamento della funzione della macchina, ma il suo scopo principale è quello di assicurare una misura di protezione per le persone esposte. In questo articolo dedicato troverai tutte le informazioni per identificare i componenti di sicurezza.

Quali prodotti sono esclusi dalla Direttiva macchine?

La Direttiva 2006/42/CE esclude esplicitamente dal suo campo di applicazione (articolo 1, paragrafo 2):

  1. i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria;
  2. le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento;
  3. le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattività;
  4. le armi, incluse le armi da fuoco;
  5. i seguenti mezzi di trasporto:
    • trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto della direttiva 2003/37/CE, escluse le macchine installate su tali veicoli,
    • veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, escluse le macchine installate su tali veicoli,
    • veicoli oggetto della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, escluse le macchine installate su tali veicoli,
    • veicoli a motore esclusivamente da competizione, e
    • mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli;
  6. le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità;
  7. le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell’ordine;
  8. le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori;
  9. gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
  10. le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni;
  11. i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, purché siano oggetto della direttiva 72/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione:
    • elettrodomestici destinati ad uso domestico,
    • apparecchiature audio e video,
    • apparecchiature nel settore delle tecnologie dell’informazione,
    • macchine ordinarie da ufficio,
    • apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione,
    • motori elettrici;
  12. le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione:
    • apparecchiature di collegamento e di comando
    • trasformatori

Le macchine la cui fonte di energia è la forza umana sono soggette a Direttiva macchine?

Innanzitutto, sono escluse dal campo di applicazione le macchine la cui unica fonte di energia sia la forza umana diretta, dove per forza umana diretta si intende che non sia stata accumulata sotto forma di energia potenziale: per esempio, una macchina azionata da una molla caricata manualmente da una persona rientra nel campo di applicazione della direttiva, in quanto la forza umana non è diretta, ma accumulata; sono invece escluse le macchine in cui la forza umana è demoltiplicata da meccanismi quali ingranaggi, bracci di leva, ecc.

È facile capire il motivo di tale distinzione: nel caso la forza umana sia diretta, cessando di applicare la forza si fermano anche gli elementi messi in movimento (ovvero il movimento è sotto il controllo diretto dell’operatore), mentre, nel caso venga liberata una forma di energia accumulata, questa agisce indipendentemente dall’azione dell’operatore e quindi comporta i rischi di qualsiasi fonte di energia (anche se di entità limitata).

La Direttiva macchine si applica alle macchine di sollevamento?

Le macchine che effettuano operazioni di sollevamento sono invece comprese nel campo di applicazione della direttiva indipendentemente dalla fonte di energia; infatti, queste compiono un’operazione intrinsecamente pericolosa e, inoltre, il carico sollevato accumula energia potenziale gravitazionale che può essere liberata dalla sua caduta.

La Direttiva macchine si applica ai veicoli?

I mezzi di trasporto sono esclusi dal campo di applicazione, mentre vi rientrano i veicoli che svolgono altre funzioni, quali per esempio autogru, betoniere, macchine movimento terra, ecc.; infatti, i rischi correlati ai veicoli in quanto tali sono già disciplinati da direttive specifiche, mentre i rischi dovuti alle attrezzature montate sui veicoli che svolgono altre funzioni (per esempio apparecchi di sollevamento) sono ben trattati dalla direttiva Macchine.

Le macchine per la ricerca devono essere marcate CE?

Per macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori non si intendono macchine installate permanentemente nei laboratori oppure macchine non destinate esclusivamente a fini di ricerca; in particolare ricadono nel campo di applicazione della direttiva Macchine i prototipi realizzati per verificare la bontà delle soluzioni tecniche da adottare sulle macchine, siano essi utilizzati internamente dal fabbricante oppure affidati a utilizzatori che hanno il compito di provarli.

La LINEA GUIDA della Direttiva macchine

Cosa contiene la Linea Guida della Direttiva Macchine e perché i costruttori di macchine e gli addetti alla sicurezza devono conoscerla?

Come definito dalla Linea Guida stessa, lo scopo della Linea Guida è quello di fornire la  spiegazione dei concetti e requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE per garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi in tutta l’UE.

La linea guida aiuta quindi a capire i requisiti della Direttiva e ne facilita la corretta applicazione.

La Linea Guida si rivolge a tutte le parti interessate nell’applicazione della Direttiva Macchine, tra cui i produttori di macchine, gli importatori e distributori, gli  organismi notificati per la certificazione, gli enti normatori, gli enti che si occupano di  salute e sicurezza sul lavoro, le agenzie di tutela dei consumatori, i funzionari delle amministrazioni nazionali competenti e le autorità di vigilanza del mercato.

È importante sottolineare che solo la Direttiva Macchine ed i testi di legge che recepiscono le sue disposizioni nel diritto nazionale sono giuridicamente vincolanti.

Se vuoi scaricare la linea guida in vigore, ovvero l'edizione 2019, la troverai in questa pagina 

Nuovo Regolamento macchine 2023

La Direttiva macchine verrà sostituita il 20 gennaio 2027 dal Regolamento 2023/1230. Se vuoi sapere cosa succederà nel 2027 leggi il nostro articolo dedicato.

La Direttiva macchine quando è entrata in vigore?

La direttiva [1] Macchine viene pubblicata per la prima volta come direttiva 89/392/CEE del 14 giugno 1989; in essa all'articolo 13 si stabiliva che gli Stati membri pubblicassero le disposizioni legislative di recepimento nazionale entro il 1° gennaio 1992, mentre l'entrata in vigore della direttiva era fissata al 1° gennaio 1993, con un periodo transitorio — nel quale erano consentite l'immissione sul mercato o la messa in servizio di macchine non conformi alla direttiva — fino al 31 dicembre 1994.

La direttiva si applicava quindi in regime definitivo a partire dal 1° gennaio 1995 in tutta Europa.

In Italia, invece, il recepimento della direttiva 89/392/CEE è stato effettuato con il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 1996 ed entrato in vigore il 21 settembre 1996; si è aperto quindi un vuoto legislativo per il periodo che va dal 1° gennaio 1995 al 21 settembre 1996.

Nel 1998 è stata poi pubblicata la direttiva 98/37/CE, che non è nient'altro che la ripubblicazione del testo della direttiva 89/392/CEE come modificata dalle direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE; questa direttiva — che ha, tra l'altro, abrogato la direttiva 89/392/CEE — non ha quindi apportato nessuna novità o modifica a quanto già disciplinato dalla legislazione esistente in materia.

In Italia, il D.P.R. 459/1996 aveva recepito la direttiva 89/392/CEE già modificata dalle direttive sopra citate, quindi, nella sostanza, il testo pubblicato con la direttiva 98/37/CE.

La direttiva 2006/42/CE è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 giugno 2006 ed è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione [2], ovvero il 29 giugno 2006.

Gli atti di recepimento nazionale avrebbero dovuto essere pubblicati da parte degli Stati membri entro il 29 giugno 2008 [3] e la direttiva è stata applicata a partire dal 29 dicembre 2009 [4].

La direttiva 2006/42/CE è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 17/2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 febbraio 2010 ed entrato in vigore il 6 marzo 2010; quindi ancora una volta il recepimento italiano della direttiva Macchine è stato tardivo non soltanto rispetto alla data ultima fissata dalla direttiva per i recepimenti nazionali, ma addirittura posteriore all'attuazione della direttiva stessa.

La direttiva macchine verrà abrogata il 20 gennaio 2027.

Aspetti correlati al ritardato recepimento della Direttiva macchine in Italia

Come detto sopra, il decreto di recepimento della Direttiva 89/392/CEE è entrato in vigore in Italia con un ritardo di circa 22 mesi rispetto al termine di entrata in vigore in regime definitivo della direttiva in tutta Europa; analogamente, il decreto di recepimento della Direttiva 2006/42/CE è entrato in vigore in Italia più di due mesi dopo la data di applicazione della Direttiva 2006/42/CE fissato dalla Direttiva stessa.

Il problema che si pone è quindi il seguente: cosa succede alle macchine costruite nel periodo in cui la direttiva era operante nel resto d'Europa, ma non ancora vigente nello Stato italiano, e quali sono le responsabilità che possono sorgere dal mancato adeguamento delle stesse ai requisiti previsti dalla direttiva?

Le direttive dell'Unione europea, secondo il diritto espresso nelle norme dei trattati istitutivi dell'Unione stessa, sono, per loro natura, rivolte unicamente agli Stati membri e non ai singoli cittadini. Tuttavia, come molte volte accade, dalle direttive possono sorgere diritti, anche di natura fondamentale, garantiti e tutelati dalle stesse per tutti i cittadini degli Stati membri: diritti spesso non precedentemente garantiti o garantiti insufficientemente dalle legislazioni nazionali preesistenti.

Nel caso della direttiva macchine, prima del recepimento della direttiva 89/392/CEE, la legislazione italiana era povera di disposizioni dettagliate in materia di progettazione, costruzione e utilizzo di una macchina, limitandosi essenzialmente al D.P.R. 547/1955 (ora abrogato e sostituito dal D.Lgs. 81/2008) e a poche altre. Una novità fondamentale introdotta dalla direttiva Macchine è l'obbligo di emissione, da parte del costruttore, di una dichiarazione di conformità della macchina, prima completamente inesistente nella legislazione italiana, con la quale il fabbricante conferma di aver rispettato integralmente tutti i dettami della direttiva.

Note

[1] La “direttiva” è un atto del Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio e la Commissione rivolto a uno o più Stati membri (vengono dette “direttive generali” quelle rivolte a tutti gli Stati membri); «la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi», ovvero, perché una direttiva sia applicabile in uno Stato membro, necessita di un esplicito atto di recepimento nell'ambito dell'ordinamento legislativo nazionale. La direttiva è obbligatoria in tutti i suoi elementi, proprio come i regolamenti, ma lascia spazio all'iniziativa legislativa di ogni Stato cui è diretta: pertanto, sono obbligatori il principio e il fine fissato in ambito comunitario, ma poi lo Stato ha la facoltà di disciplinare la materia obbligata dalla Comunità coi mezzi che ritiene più idonei (obbligo di risultato).

Il “regolamento”, invece, è un atto di portata generale diretto a tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile in ognuno di essi senza bisogno di nessun atto di recepimento.

[2] Articolo 28 della direttiva 2006/42/CE.

[3] Articolo 26 della direttiva 2006/42/CE.

[4] L'articolo 27 della direttiva 2006/42/CE consente una deroga all'applicazione della direttiva fino al 29 giugno 2011 per apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto, precedentemente non rientranti nel campo di applicazione della direttiva macchine ed ora ricompresi nell'allegato IV della direttiva 2006/42/CE.

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Nuova norma EN ISO 3691-4: 2020 AGV e LGV

I carrelli a guida automatica (o AGV) vengono impiegati con sempre maggiore frequenza in svariati campi industriali, dai magazzini logistici, alle aziende produttive fino ai porti.

Anche le funzioni di questa tipologia di veicoli si stanno sempre più evolvendo, fino a comprendere, ad esempio, bracci robotizzati in grado di prelevare e depositare automaticamente i prodotti trasportati.

Una caratteristica fondamentale dei carrelli a guida automatica è la capacità di muoversi in spazi nei quali sono presenti anche persone, quindi gli aspetti relativi alla sicurezza di queste macchine sono estremamente critici; anche l’interazione dei carrelli con altre macchine o con le locazioni di immagazzinamento dei prodotti presenta risvolti di sicurezza tutt’altro che semplici.

La normativa di sicurezza

Sono state recentemente pubblicate due norme internazionali sull’argomento:

  • la norma UNI EN ISO 3691-4:2020 “Carrelli industriali – Requisiti di sicurezza e verifiche – Parte 4: Carrelli industriali senza guidatore a bordo e loro sistemi” che contiene requisiti sulla progettazione e fabbricazione dei carrelli e sulla preparazione delle zone operative e di trasferimento del carico;
  • la norma UNI EN 1175:2020 “Sicurezza dei carrelli industriali – Requisiti elettrici/elettronici” che si occupa degli impianti elettrici dei carrelli industriali, compresi i carrelli a guida automatica.

La norma UNI EN ISO 3691-4:2020 fornisce indicazioni sulle misure di sicurezza che devono essere presenti sui carrelli per permetterne un funzionamento sicuro, compresi i dispositivi per l’individuazione di persone sul percorso.

Una parte molto importante della norma è quella che definisce i requisiti per la preparazione delle zone operative, tra cui cartelli e segnaletica orizzontale a terra, protezioni perimetrali, dispositivi sensibili per proteggere le aperture per l’accesso dei carrelli, spazi minimi per il passaggio delle persone.

Il corso sulla norma EN ISO 3691-4:2020

Il 15 ottobre l'Ing. Ernesto Cappelletti di Quadra presenterà le novità ai fabbricanti di AGV /LGV a Modena, ed in modalità webinar, in un corso per AMAPLAST di mezza giornata.

Il corso tratterà della norma UNI EN ISO 3691-4 sui carrelli industriali senza guidatore a bordo e loro sistemi ed in particolare:

  • Definizioni
  • Contenuto delle informazioni per l’uso
  • Requisiti per gli ambienti in cui operano carrelli industriali senza guidatore a bordo
  • Operazioni di trasferimento del carico
  • La guida Acimac del luglio 2014
  • Inquadramento legislativo degli impianti per la movimentazione automatica
  • Gestione di varchi, parcheggi ed interfacciamento con macchine
Corso ISO 3691 AGV LGV relatori
Corso ISO 3691 AGV LGV

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Il consulente può marcare CE la macchina?

Il fabbricante di una macchina è la persona, fisica o giuridica, che la immette sul mercato o la mette in servizio apponendovi il proprio nome o il proprio marchio.

Non è detto che tale figura coincida con il fabbricante “reale” della macchina: il fabbricante è il soggetto che si assume la responsabilità della conformità della macchina, indipendentemente dal fatto che l’abbia progettata e/o costruita.

Chi è il fabbricante della macchina?

Sulla figura del fabbricante, la guida all’applicazione della direttiva macchine precisa (§79 Who is the manufacturer?):

The process of design and construction of machinery or partly completed machinery may involve several individuals or companies, but in this case one of them must take the responsibility, as the manufacturer, for the conformity of the machinery or partly completed machinery with the Directive. However, the term manufacturer in this Directive also can apply to other persons who have the responsibilities for conformity assessment and CE marking […].

Il fabbricante degli insiemi di macchine

Nel caso, molto comune, di insiemi di macchine realizzati con unità (macchine e/o quasi-macchine) di differenti fornitori, il fabbricante dell’insieme può essere il fornitore di una delle unità, l’utilizzatore o un soggetto terzo (ad esempio una società di consulenza).

A questo proposito la guida all’applicazione della direttiva macchine specifica:

  • 79 Usually, the elements constituting an assembly of machinery are supplied by different manufacturers, however one person must assume the responsibility for the conformity of the assembly as a whole. This responsibility can be assumed by the manufacturer of one or more of the constituent units, by a contractor or by the user.

Infatti, come già detto più sopra, il fabbricante è colui che si assume la responsabilità della conformità dell’insieme di macchine ai requisiti della direttiva e può essere qualunque soggetto che disponga di sufficienti informazioni e controllo sulla realizzazione dell’insieme di macchine per essere in grado di assolvere a tale compito.

Sempre la guida all’applicazione della direttiva macchine chiarisce bene questo concetto:

  • 79 […] the person who assumes the legal responsibility for the conformity of the machinery […] must ensure sufficient control over the work of his suppliers and sub-contractors and possess sufficient information to ensure that he is able to fulfil all his obligations under the Directive as set out in Article 5 […].

 

Quindi, una società di consulenza che marchi CE un insieme di macchine a nome proprio dovrà disporre di tutte le informazioni necessarie per accertarsi che l’insieme soddisfi tutti i requisiti applicabili della direttiva macchine e dovrà avere sufficiente controllo sulla realizzazione dell’insieme per poter decidere quali misure di sicurezza dovranno essere adottate affinché la conformità ai requisiti legali sia assicurata.

targa marcatura CE

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10 domande e risposte sulla perizia per Industria 4.0

Se hai acquistato un bene che può godere dei benefici fiscali di Industria 4.0 o Transizione 4.0, e devi scegliere il perito “giusto” per la tua perizia, questo è l’articolo che fa per te.

Se hai bisogno di un perito, ed hai iniziato a cercarlo su Google, ti consiglio di smettere di cercare un Albo dei periti Industria 4.0, perché non esiste.

Esiste un Elenco di Innovation Manager riconosciuti dal MISE, al quale anch'io sono iscritta, ma non è detto che gli Innovation Manager possano fare le perizie dei beni. Ad esempio ho una laurea in fisica e non posso fare perizie.

La legge è molto chiara: la perizia, asseverata (richiesta per Transizione 4.0) o giurata (per Industria 4.0), la può effettuare un perito industriale, o ingegnere, iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero l’albo dei periti e l’albo degli ingegneri.

L’ingegnere che sceglierai può essere iscritto all’albo degli ingegneri alla sezione ingegneri edili, potrà non sapere di automazione industriale ed interconnessione, probabilmente chiederà a te di evidenziare sulla macchina tutti i requisiti tecnici obbligatori, ma la sua perizia avrà validità di legge, anche se specializzato nella progettazione degli edifici.

La perizia è un’attività tecnica ed il dovere del perito è verificare, e dimostrare con il massimo dei dati possibili in una relazione allegata alla perizia, che la macchina rientra in una delle tipologie dei beni previsti dalla legge per l'agevolazione e che soddisfa i requisiti tecnici obbligatori.

Quindi il perito preparerà una perizia dove si afferma che la macchina è agevolabile, per quale importo ed alla perizia dovrebbe essere allegata una relazione tecnica nella quale viene spiegato esattamente  perché è agevolabile.

Dico “dovrebbe” perché così afferma una Circolare dell’Agenzia delle Entrate - MISE, ma il testo della legge parla solo di obbligo di una perizia.

A questo proposito ti voglio raccontare un episodio.

La mattina del 22 dicembre 2017, me lo ricordo perché era il giorno del taglio del panettone aziendale di Natale, il nostro perito Ing. Ernesto Cappelletti, si recò al Tribunale di Milano a giurare una quarantina delle ultime perizie dell’anno; infatti avevamo aspettato le macchine consegnate in ritardo fino all’ultimo giorno utile per i giuramenti.

Le 40 perizie erano contenute in una bella borsa gialla dell’Esselunga ed occupavano un discreto spessore, considerato che ogni perizia, più attestazione, è formata da circa 70 pagine.

Mentre era in fila, in attesa al Tribunale,  il nostro perito incontrò un collega che, invece della borsona Esselunga, aveva in mano un fascicoletto di 50 fogli,  corrispondente a  circa 25 perizie di 2 pagine ciascuna.

Infatti il collega non aveva visto i modelli di perizia che il MISE aveva messo a disposizione solo il giorno 15 dicembre 2017. Noi invece li avevamo visti ed avevamo passato il fine settimana a riscrivere le perizie già redatte in precedenza.

L’allegato tecnico è necessario e deve essere fatto in modo esaustivo, ad esempio inserendo parte degli schemi elettrici della macchina, se servono ad identificare precisamente il PLC o i sensori che deve avere la macchina.

scegliere il perito per perizie industria 4.0 Quadra Srl

Domande e risposte sulla perizia per Industria 4.0

In questa sezione dell'articolo troverai le domande più comuni che mi vengono poste dai clienti sull'argomento perizie per Industria 4.0 / Transizione 4.0.

La perizia può contenere più beni? Sì, ma per ogni bene è opportuno attestare come vengano soddisfatti i singoli requisiti. Abbiamo visto alcune perizie di clienti dove i beni, tutti diversi, periziati in unica perizia erano solo elencati ed le 7 caratteristiche obbligatorie descritte per un bene solamente.

La marcatura CE della macchina è sufficiente a soddisfare la caratteristica obbligatoria n. 5? No, il requisito è esplicito: la macchina deve rispondere ai più recenti parametri di sicurezza e salute.

Moltissime macchine, sulle quali facciamo attività di accettazione per conto dei nostri clienti utilizzatori, sono marcate CE ma hanno parecchie non conformità evidenti; non sono sicure e quindi non rispondono al requisito. In caso di incidente sul lavoro causato da una di queste non conformità, e la macchina risultasse quindi non sicura, che succederebbe?

Per controllare che siano soddisfatti tutti i 7 requisiti, bisogna quindi che il perito abbia competenza di automazione, di schemi elettrici, di sicurezza effettiva del macchinario, di interconnessione, bisogna che sappia parlare con il tuo specialista del software, per capire come la macchina debba dialogare con il tuo software e deve sapere parlare con il tuo elettricista/quadrista per verificare, ad esempio, un interfacciamento di segnali.

E poi c’è la questione Assicurazione. Verifica bene che il perito che sceglierai non solo abbia stipulato l’assicurazione obbligatoria per legge, ma anche che l’assicurazione abbia dei massimali importanti, proporzionati all’attività peritale Industria 4.0. Un massimale di 500.000 euro, per anno, potrebbe non bastare per questo tipo di perizie.

Verifica la terzietà del perito, rispetto ai fornitori e costruttori di beni e servizi oggetto della perizia, come richiesto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate - MISE.

La perizia non può ad esempio essere pagata dal fornitore del bene.

L’affermazione di terzietà è nel giuramento della perizia. La mancanza di terzietà, porta ad un falso giuramento del perito e ad una perizia non valida, della quale non risponde neppure l’Assicurazione.

Per finire, ricorda che la perizia non è un’attività fiscale, ma è una attività tecnica. Noi facciamo anche la verifica delle fatture di acquisto del bene, perché vogliamo dormire tranquilli, ma la responsabilità dei documenti fiscali è esclusivamente dell’azienda.

Quanto costa una perizia per Industria 4.0?

Esiste un prezzo di “mercato” per le perizie per Industria 4.0? Anche questa è una domanda che mi viene posta spesso.

Non esiste, i periti decidono come credono; esistono però delle tariffe minime previste dagli ordini professionali, che è opportuno osservare, perché, in caso di contestazione, il compenso del professionista potrebbe risultare non equo per l’attività.

Alcuni periti quotano una percentuale del valore del bene periziato; alcune società – che offrono servizi per consulenza e perizia – fatturano una parte importante del prezzo concordato come servizio di consulenza e solamente una piccolissima parte verrà fatturata dal perito, che scelgono loro e non il cliente.

Ricordati che in caso di problemi sulla perizia, il tuo referente sarà il perito, non la società di servizi, che il compenso del perito deve essere equo ed il perito bravo, presente e disponibile quando ne avrai bisogno.

Ricordati che in caso di contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, prima la tua azienda pagherà sanzione ed interessi, oltre a rendere il beneficio fiscale, poi la tua azienda potrà rivalersi sul perito e trattare con l’Assicurazione.

Noi forniamo le perizie del nostro legale rappresentante e direttore tecnico, Ing. Ernesto Cappelletti, ed i prezzi non vengono determinati come percentuale del valore del bene, ma stimando il tempo di attività per fare di ogni perizia un lavoro perfetto.

Il risultato è che le macchine di valore basso probabilmente ne risultano penalizzate: ma la perizia e la relazione tecnica delle macchine piccole devono essere completate allo stesso modo di quelle relative macchine da milioni di euro di valore; inoltre a volte è complicato redigere una perizia per un bene “semplice”, perché è meno facile verificare il soddisfacimento delle 7 caratteristiche.

Una parte del prezzo della perizia andrà anche a coprire le spese assicurative per i circa 10 anni seguenti alla perizia del bene, ovvero tutto il periodo delle eventuali verifiche fiscali.

Quali periti è meglio non scegliere per la perizia Industria 4.0?

  • Il perito che fa la perizia da remoto senza essersi mai accertato di persona che la macchina esista e che quella da peritare sia effettivamente quella che vede sul monitor del PC;
  • Il perito pagato dal fornitore del bene, perché ovviamente non c’è la terzietà verso il fornitore del bene.
  • Il perito che dice, o scrive in offerta, “il pagamento è dovuto solo ad ottenimento del beneficio (o accoglimento della pratica) Industria 4.0” perché sono agevolazioni automatiche, si ottengono sempre, non c’è alcuna domanda da inoltrare, bisogna fare una Comunicazione al Ministero (solo per Transizione 4.0) a fini statistici.
  • Il perito che  dice “non serve uscire ed analizzare la macchina, carrelli elevatori così ne ho visti almeno 50” perché i requisiti 2 e 3 riguardano esattamente la tua azienda, e non il carrello, e vanno verificati, provati, nella tua azienda e poi descritti nella perizia.
  • Chi quota qualche centinaio di euro per la perizia perché, per uscire ed analizzare la macchina, fare le relazioni, fare firmare l’NDA e le dichiarazioni sui beni, controllare tutte le fatture, discuterne i contenuti se poco chiari, redigere la perizia e l’allegato tecnico di 70 pagine circa, verificare a più mani la perizia,  procedere al giuramento (se previsto dalla legge di riferimento, ad esempio per Industria 4.0 ma non per Transizione 4.0), scansionare ed inviare via PEC ogni singola perizia, servono parecchie giornate di personale molto qualificato ed esperto.

P.S.:  Sei arrivato fino in fondo e non ti ho ancora detto perché dovresti affidarti a noi, che è lo scopo di ogni articolo scritto da una persona delle vendite come me?

Scopri perché per la perizia dovresti affidarti a noi

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  • Scrivi qui quale bene vorresti acquistare o sottoporre a perizia per credito di imposta 2020 o iperammortamento. Se è una macchina/linea, scrivi che tipo di macchina è (es. pressa per stampaggio plastica, linea per confezionamento vasetti), dove è visionabile il bene ed il valore del bene da periziare
  • Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.

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Marcatura CE di macchine completate solo presso l’utilizzatore

Una macchina — o un insieme di macchine — che non può essere completata presso la sede del fabbricante, ma che necessita di attività di installazione presso l’utilizzatore, dovrà essere dichiarata conforme alla direttiva macchine solamente quando l’installazione è completata.

Quindi la dichiarazione CE di conformità della macchina potrà essere emessa solamente una volta terminata questa fase — quando tutte le misure di sicurezza previste saranno presenti e funzionanti — momento a partire dal quale la macchina potrà essere messa a disposizione dell’utilizzatore.

A questo proposito la guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE emessa dalla Commissione Europea[1] indica:

  • 73 […] The manufacturer may need to operate or test the machinery or parts of it during construction, assembly, installation or adjustment before it is placed on the market or put into service. In that case, he must take the necessary precautions to protect the health and safety of operators and other exposed persons when carrying out such operations, in accordance with the national regulations on health and safety at work and on the use of work equipment implementing the provisions of Directives 89/391/EEC and 2009/104/EC […]. However, the machinery concerned is not required to comply with the provisions of the Machinery Directive until it is placed on the market or put into service.
  • 76 Placing on the market of assemblies of machinery
    Assemblies of machinery that are assembled in user’s premises by a person other than the user are considered to be placed on the market when the assembly operations have been completed and the assembly is handed over to the user for use […]
  • 86 […] Machinery that is placed on the market in the EU is put into service when it is used in the EU for the first time. This applies to new machines that are completed and tested at the users site (may be referred to as ‘in-situ’ manufacturing), including both machines the user has built himself or have been built for him by another. […] The machinery may need to be tested as part of the installation and commissioning process for a short and limited period under the full control of the manufacturer, which includes the control of the persons involved in the testing. This process may then result in further modifications being required prior to CE marking and the issuing of the Declaration of Conformity. Only then it can be “cleared” for use or production and handed over to the user. This testing process must not be used for production as a way of getting around the legislation. This testing is considered to be part of the manufacturing process and not being put into service. However, during this period, full compliance must be fulfilled with the requirements of the national legislation that implements Directive 2009/104/EC concerning the minimum health and safety requirements for the use of work equipment by workers at work.

[1] Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC, Edition 2.2 (October 2019), European Commission, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs.

Durante la fase di montaggio ed installazione della macchina, quindi  prima che questa venga marcata con il simobolo CE, dovranno essere adottate  tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza delle persone coinvolte nel processo di montaggio ed installazione o delle altre persone presenti in loco.

Queste misure possono comprendere, ad esempio:

  • l’utilizzo di misure di protezione alternative, quali perimetrazione dell’area in cui si stanno svolgendo i lavori di montaggio ed installazione;
  • la regolamentazione degli accessi a tale area, restringendoli alle sole persone sufficientemente formate sui rischi presenti e sulle modalità per minimizzarli;
  • l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale, per quanto necessari;
  • l’impedimento del funzionamento non sorvegliato della macchina, per esempio bloccando i sezionatori delle alimentazioni in posizione di circuito isolato quando non sono presenti le persone deputate a controllare che la macchina possa funzionare solamente in assenza di persone esposte;
  • la definizione di procedure comportamentali per tutte le persone che possono essere presenti in loco.

Durante la fase di montaggio ed installazione della macchina possono, se del caso, essere adottate misure di sicurezza specifiche per tale fase, ad esempio dispositivi di sicurezza che agiscono solamente su parte della macchina.

I rischi residui, dovuti all’incompleta protezione garantita da queste misure, dovranno essere gestiti in accordo alla legislazione locale in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Prima che la macchina venga marcata CE, e dunque possa essere usata dall’utilizzatore, tutte le misure di sicurezza previste dovranno essere installate ed operative.

A questo proposito, è opportuno che al termine del montaggio ed installazione della macchina venga eseguito un controllo delle misure di sicurezza della macchina (comandi di arresto di emergenza, posizionamento ripari, monitoraggio di parametri di funzionamento critici, ecc.), in modo da attestare che la macchina è completamente conforme ai requisiti della direttiva 2006/42/CE.

Tale collaudo dovrebbe essere documentato mediante un apposito verbale e sarebbe meglio che fosse eseguito congiuntamente con rappresentanti dell’utilizzatore.

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MARCATURA ce protezioni perimetrali

I ripari delle macchine devono essere marcati CE?

Sempre più frequentemente i fabbricanti di macchine acquistano le protezioni perimetrali da aziende specializzate nella loro produzione.

L’allegato V della direttiva macchine 2006/42/CE elenca tra i componenti di sicurezza anche i ripari:

7. Ripari e dispositivi di protezione destinati a proteggere le persone esposte contro le parti mobili coinvolte nel processo di lavorazione delle macchine.

Quindi le protezioni perimetrali acquistate dai fabbricanti di macchine dovranno essere marcate CE ai sensi della direttiva macchine come componenti di sicurezza?

Si ricorda che la definizione di “componente di sicurezza” della direttiva 2006/42/CE recita (articolo 2, lettera c):

«componente di sicurezza»: componente

  • destinato ad espletare una funzione di sicurezza,
  • immesso sul mercato separatamente,
  • il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone, e
  • che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti.

La guida all’applicazione della direttiva macchine fornisce utili chiarimenti in merito:

§411 Safety fences as safety component under the Machinery Directive 2006/42/EC

[…] Taking into account the nature of a safety fence regarding its function as a safety component, the fence can in principle fulfil its protective role only as an integral whole. Regarding the meaning of the “safety function”, to be fulfilled by a safety fence, it is the manner and intention when a safety fence is placed on the market. […]

Scenario 1: Safety fences for whose design and construction the machinery manufacturer has planning responsibility

If a safety fence is constructed precisely in accordance with specifications from a machinery manufacturer for a particular machine, either by a third party or by the manufacturer itself, for example from individual safety fence components, and placed on the market together with said machine, it is not a safety component within the meaning of the Machinery Directive. The safety fence must be deemed a component or part of the machine, and is placed on the market together with the machine as a single unit. […]

Scenario 2: Safety fences for whose design and construction the fence manufacturer has planning responsibility

Safety fences which are designed, constructed and placed on the market separately as complete items by fence manufacturers shall be regarded as safety components within the meaning of the Machinery Directive and must therefore bear the CE marking, and an EC Declaration of Conformity (DoC) and user instructions (in the appropriate language) must be issued and enclosed with them. […]

Scenario 3: Individual components of safety fences and combinations of individual components without any safety function

Individual components/elements of safety fences which are supplied separately are simple components, but not safety components, because they cannot as such (that is, on their own) ensure any safety function. No CE marking shall be affixed to such components. […]

Quindi le protezioni perimetrali dovranno essere fornite marcate CE ed accompagnate da una dichiarazione CE di conformità solamente nel caso in cui vengano immesse sul mercato separatamente.

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Certificare macchine per l’esportazione in Ucraina

UkrSePRO

Fino al 1° gennaio 2018, per la vendita sul mercato ucraino era necessario ottenere la certificazione UkrSePRO.

Per l’ottenimento del marchio UkrSePRO,  se richiesto come obbligo dalla legge, era necessario effettuare prove in un laboratorio/ente riconosciuto.

La certificazione aveva una durata massima di 5 anni.

Dal 2018 è stato abrogato il Decreto del Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina n. 46-93 del 10 maggio 1993 “On Standardization and Certification” ed è terminata la transizione verso un nuovo processo di certificazione, che punta ad allineare l’Ucraina con l’Unione Europea.

Al momento, è valido l’“Ukraine Technical Regulations system”, basato su Regolamenti tecnici che riprendono integralmente le corrispondenti Direttive Europee. Inoltre, a parte alcune eccezioni, l’Ucraina ha recepito integralmente le norme armonizzate con le Direttive Europee.

Eventuali certificazioni UkrSePRO continuano ad essere riconosciute fino alla loro scadenza.

Per quanto riguarda le macchine, i principali Regolamenti che risultano applicabili sono:

  • “Безпеки машин” (sicurezza delle macchine): corrispettivo della Direttiva Macchine 2006/42/CE
  • “Низьковольтного електричного обладнання” (equipaggiamento a bassa tensione): corrispettivo della Direttiva 2014/35/UE
  • “Електромагнітна сумісність обладнання” (compatibilità elettromagnetica): corrispettivo della Direttiva 2014/30/UE

Essi riprendono integralmente le Direttive europee. Si fanno presente le seguenti differenze:

  • il manuale di istruzione (o istruzioni per l’assemblaggio per quasi-macchine) è da fornire in lingua ucraina;
  • il fascicolo tecnico (o documentazione tecnica pertinente per quasi-macchine) deve essere in lingua ucraina;
  • la dichiarazione di conformità (o dichiarazione di incorporazione per quasi-macchine) è da fornire in lingua ucraina;
  • la persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico (o documentazione tecnica pertinente per quasi-macchine) deve risiedere in Ucraina; inoltre, la documentazione deve essere conservata in Ucraina;
  • al posto del marchio “CE”, sulla dichiarazione e sulla macchina deve essere apposto il marchio di conformità TR.

Esattamente come la marcatura CE, la marcatura di conformità TR non ha scadenza.

L’obiettivo futuro è sottoscrivere un ACAA (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products, un accordo di riconoscimento della procedura di conformità e di accettazione dei prodotti) tra Ucraina ed Unione Europea. Questo accordo estenderebbe, in pratica, la validità della marcatura CE al mercato ucraino, con notevoli vantaggi per il mercato di importazione ed esportazione dal paese.

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Le specifiche delle funzioni di sicurezza dei macchinari

L’applicazione della norma UNI EN ISO 13849-1:2016 non si esaurisce con la stima del PL; la stima del PL deve sempre essere preceduta dalla redazione delle specifiche delle funzioni di sicurezza.

Tali specifiche devono dettagliare il comportamento della funzione di sicurezza ed il PLr (livello di prestazione richiesto) che tali funzioni dovranno raggiungere.

La redazione di tali specifiche è tanto più importante nel caso in cui la funzione di sicurezza dovesse includere dei dispositivi programmabili (ad esempio PLC di sicurezza o moduli di sicurezza configurabili); una specifica errata o comunque poco dettagliata potrebbe determinare l’introduzione di errori nella funzione di sicurezza.

Quadra è in grado di assistere il fabbricante in tutte le attività richieste dalle norme UNI EN ISO 13849-1:2016 e UNI EN ISO 13849-2:2013:

  • predisposizione delle specifiche delle funzioni di sicurezza (inclusa la determinazione del PLr);
  • stima del PL mediante il software SISTEMA;
  • verifica del software di sicurezza (SRASW);
  • validazione.

In particolare, Quadra può assistere il fabbricante nella esecuzione dell'analisi e valutazione dei rischi e quindi nella definizione delle specifiche delle funzioni di sicurezza; tali documenti saranno predisposti in modo tale che possano essere facilmente utilizzati dai progettisti (elettrici, pneumatici, oleoidraulici) e dai programmatori per realizzare le funzioni di sicurezza.

 

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Il marchio CQC per il mercato cinese: spiegazione del marchio volontario per il mercato cinese

marchio CQC Cina

Nell’articolo “La marcatura CCC per il mercato cinese” è stato spiegato il processo di marcatura CCC (China Compulsory Certification), obbligatoria per l’immissione di alcuni prodotti nel mercato cinese.

La CNCA (Certification and Accreditation Administration) definisce un’ulteriore lista di prodotti per i quali è possibile richiedere un marchio volontario, il marchio CQC volontario. La procedura per ottenere il marchio CQC volontario è simile a quella della certificazione obbligatoria CCC ed è condotta dall’autorità di certificazione ufficiale CQC (China Quality Certification Center).

Il marchio CQC volontario dimostra la conformità del prodotto con gli standard cinesi (principalmente le norme GB).

La certificazione CQC volontaria migliora la qualità percepita del prodotto all’interno del mercato cinese, offrendo un vantaggio competitivo rispetto ai prodotti non certificati CQC. Le certificazioni nazionali di qualità come la certificazione CQC hanno reputazione più alta in Cina rispetto ai marchi UL, CE o ECE. Per molti gruppi di prodotti la certificazione CQC ha stabilito lo standard in base al quale i consumatori cinesi selezionano i prodotti da acquistare.

Inoltre, la lista di prodotti che necessitano della certificazione CCC obbligatoria è in costante aggiornamento. I prodotti che hanno la certificazione volontaria CQC possono accedere ad una procedura agevolata per ottenere la certificazione CCC, se dovesse diventare obbligatoria per il prodotto specifico, con notevoli vantaggi in termini di tempo. Nel caso invece venisse eliminato l’obbligo di certificazione CCC, è possibile convertire il marchio CCC in marchio volontario CQC chiedendo l’autorizzazione agli enti certificatori.

La certificazione di marchio CQC volontario può essere fornita per i seguenti prodotti (elenco non completo), se già non richiedono una certificazione CCC obbligatoria:

  • prodotti elettrici e componenti elettronici
  • accessori per elettrodomestici
  • accessori elettrici
  • apparecchiature video e audio
  • apparecchiature e strumenti per l’illuminazione
  • utensili elettrici
  • automobili elettriche e accessori di piccole e medie dimensioni
  • strumenti e apparecchiature mediche
  • elettrodomestici e apparecchiature simili
  • macchine e macchine usate commercialmente
  • fili e cavi elettrici
  • apparecchiature a bassa tensione
  • accessori per automobili e motocicli
  • vetro
  • dispositivi di protezione di sistemi di alimentazione
  • pompe idrauliche
  • contatori elettrici
  • apparecchiature e accessori a bassa tensione
  • apparecchiature ad alta tensione
  • generatori
  • prodotti fotovoltaici
  • motori
  • strumenti di controllo e test
  • macchinari e accessori per l’escavazione
  • stazioni di ricarica e prese per veicoli elettrici
  • prodotti per la generazione di energia eolica
  • prodotti per la generazione di energia termica
  • materiali da costruzione
  • prodotti tessili
  • prodotti da costruzione
  • prodotti sanitari
  • prodotti in cemento
  • attrezzature per ufficio
  • dispositivi di protezione da sovratensioni
  • veicoli elettrici leggeri e accessori
  • auto elettriche e accessori
  • prodotti per cuscinetti
  • forniture scolastiche
  • accumulatori e batterie
  • equipaggiamenti per saldatura, taglio e trattamenti termici di materiali metallici

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Brexit e UKCA: validità della marcatura CE fino a dicembre 2020

Brexit e marcatura CE: cosa succederà nel periodo di transizione fino a dicembre 2020?

Il nostro articolo precedente dell'agosto 2019 (Brexit e marcatura CE: cosa cambierà?) riportava lo scenario prospettato dal governo britannico in caso di “no-deal Brexit”, ovvero di uscita senza accordo dall’Unione Europea.

Cosa è successo dopo?

Dal 30 Gennaio 2020, la pagina del governo britannico che introduceva il marchio UKCA, il possibile sostituto del marchio CE per il Regno Unito, è mostrata come “obsoleta”.

Ad oggi, infatti, si prospetta un periodo di transizione almeno fino a dicembre 2020, durante il quale verranno discussi i termini per l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea.

Durante tutto il periodo di transizione, il marchio CE continuerà ad essere riconosciuto nel Regno Unito. Nuove disposizioni non saranno effettive prima del 1° gennaio 2021.

https://www.gov.uk/guidance/prepare-to-use-the-ukca-mark-after-brexit

https://www.gov.uk/transition

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