Elena Bottura

Webinar “Ripari mobili interbloccati: sviluppi futuri”

Dopo il webinar di ottobre 2020, che ha visto più di 350 partecipanti, abbiamo deciso di proporre, sempre con Tritecnica SpA, un webinar, sulle attività normative 2021 riguardanti i dispositivi di interblocco dei ripari mobili delle macchine.

Questi dispositivi, fondamentali per la protezione della maggior parte delle macchine, sono oggetto della norma UNI EN ISO 14119, attualmente in fase di revisione. La nuova edizione della norma comprenderà al suo interno il rapporto tecnico ISO/TR 24119 (che tratta del mascheramento dei guasti nei dispositivi di interblocco connessi in serie) e la specifica tecnica ISO/TS 19837 (sulle chiavi intrappolate).

Un altro documento in fase di revisione è la norma ISO 13855 riguardante il posizionamento dei mezzi di protezione in funzione delle velocità di avvicinamento di parti del corpo umano; i requisiti di questa norma sono essenziali per la scelta dei dispositivi di interblocco dei ripari mobili, in funzione del loro posizionamento rispetto alle zone pericolose e al momento della cessazione dei pericoli, ad esempio dei tempi di arresto degli organi protetti dai ripari.

È importante per i progettisti di macchine, e per gli utilizzatori che devono adeguarne le misure di sicurezza, conoscere quale sarà l'orientamento futuro delle norme in modo da essere sempre aggiornati sulle migliori modalità per assicurare un livello di protezione dai rischi ottimale.

WEBINAR “I ripari mobili interbloccati: requisiti normativi e sviluppi futuri”

25 maggio 2021 – ore 15:00 tramite GoToWebinar

Ore 15:00
  • Le novità introdotte dal nuovo progetto di norma ISO/DIS 14119:2021:
    • dispositivi di interblocco di tipo 5;
    • misure per limitare la possibilità di elusione dei dispositivi di interblocco;
    • mascheramento dei guasti nei dispositivi di interblocco;
    • requisiti per le chiavi intrappolate.
  • Gli aspetti del nuovo progetto di norma ISO/CD 13855:2021 riguardanti i ripari mobili interbloccati:
    • calcolo della distanza del riparo in funzione dei tempi di arresto degli elementi pericolosi;
    • ripari mobili con interblocco sulla cerniera;
    • ripari mobili con blocco del riparo;
    • misurazione dei tempi di arresto degli elementi pericolosi.
  • I dispositivi di interblocco dei ripari mobili connessi via bus.
Ore 16:00 Spazio per domande e risposte
Ore 16:15  Conclusione

Relatori:

Ernesto Cappelletti – Quadra S.r.l.
Sergio BaccoTritecnica S.p.A.

 

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Sicurezza dei robot per smart factory

Le isole, o celle robotizzate, sono sempre più diffuse in campo industriale, soprattutto in ottica “industria 4.0”; la loro progettazione deve seguire una norma specifica.

La direttiva macchine contempla non soltanto le macchine viste come unità singole ma anche quello che viene chiamato un insieme di macchine, ovvero un insieme di unità disposte e comandate in modo tale da avere un funzionamento solidale.

Gli insiemi di macchine, per essere correttamente marcati CE, devono essere dotati di:

  • fascicolo tecnico;
  • manuale di istruzioni;
  • dichiarazione CE di conformità;
  • marcatura CE.

La normativa UNI di riferimento

La norma di riferimento per le isole robotizzate è la UNI EN ISO 10218-2:2011.

Questa norma si applica ad insiemi che comprendono almeno un robot e altre macchine o quasi-macchine che lavorano in maniera coordinata con i robot.

Ma cos'è un robot? La norma UNI EN ISO 10218-1:2012 definisce robot un manipolatore multifunzione programmabile in tre o più assi.

Un aspetto fondamentale nella norma delle isole robotizzate è la definizione degli spazi.

Vengono definiti:

  • lo spazio massimo;
  • lo spazio operativo;
  • lo spazio protetto;
  • lo spazio ristretto.

Perché è importante la norma UNI EN ISO 10218-2:2011

La norma UNI EN ISO 10218-2:2011 specifica i requisiti di sicurezza per l'integrazione di robot; tale norma descrive i pericoli e le situazioni pericolose identificate con questi sistemi e fornisce i requisiti per eliminare i pericoli o ridurre adeguatamente i rischi.

Con riferimento ai possibili movimenti del robot ed ai relativi spazi, la norma UNI EN ISO 10218-2:2011 riporta le seguenti definizioni:

  • spazio massimo (maximum space): spazio che può essere interessato dalle parti in movimento del robot come definito dal produttore, più lo spazio che può essere interessato dalla parte terminale del braccio e dal pezzo in lavorazione;
  • spazio protetto (safeguarded space): spazio definito dalle protezioni perimetrali;
  • spazio ristretto (restricted space): porzione dello spazio massimo delimitato da dispositivi che determinano dei limiti entro i quali il robot può muoversi;
  • spazio operativo (operating space): porzione dello spazio ristretto all’interno del quale il robot si muove durante l’esecuzione del programma.

I requisiti di sicurezza per un'isola robotizzata

La zona di movimentazione massima del robot (maximum space) è generalmente più ampia della zona protetta mediante protezioni perimetrali (safeguarded space); in tali casi, la zona ristretta del robot (restricted space) deve essere limitata e, per quanto possibile, prossima alla zona operativa del robot (operating space).

Nel caso in cui le protezioni perimetrali vengano utilizzate come limite per i movimenti del robot, spazio protetto (safeguarded space) e spazio ristretto (restricted space) coincidono.

In corrispondenza delle stazioni di lavoro (ad esempio per il carico), possono essere richieste misure supplementari allo scopo di proteggere gli operatori (limiti dinamici, sensori di interblocco, ecc.).

I mezzi per limitare i movimenti del robot possono essere:

  • mezzi integrati nel robot (safety-rated soft axis o fermi meccanici forniti dal fabbricante), oppure
  • dispositivi supplementari.

Come limitazione del movimento del robot possono essere utilizzate le protezioni perimetrali, purché non possano essere deformate in modo pericoloso in caso di mancato arresto del robot; se ciò non è vero le protezioni perimetrali devono essere esterne alla zona di movimento.

Dispositivi progettati e costruiti per proteggere il robot (ad esempio sensori anti-collisione oppure dispositivi che rilevano le sovracorrenti) non sono adeguati ad essere utilizzati come dispositivi per limitare i movimenti dei robot, a meno che non siano conformi alle indicazioni di cui alla norma UNI EN ISO 10218-1:2012.

Le limitazioni software definiscono forme geometriche qualsiasi nelle quali il robot non può entrare o dalle quali il robot non può uscire.

Le limitazioni software di sicurezza dei movimenti dei robot possono essere utilizzate per determinare lo spazio ristretto, tenendo in considerazione le posizioni di arresto effettivo a velocità e carico massimi.

I sistemi che controllano il movimento sicuro degli assi devono soddisfare i requisiti per il PL=d e categoria 3 della norma UNI EN ISO 13849-1:2016 e devono essere modificabili solo da persone autorizzate.

La violazione dei limiti software di sicurezza deve provocare un arresto di sicurezza.

Le limitazioni dinamiche consistono nelle modifiche automatiche dello spazio ristretto durante una porzione del ciclo di lavoro della cella robotizzata.

Limitazioni dinamiche del movimento dei robot possono essere utili, ad esempio, in caso di robot che asservono più postazioni di carico / scarico manuale.

Mezzi per realizzare limitazioni dinamiche del movimento dei robot possono essere sensori azionati da camme, barriere fotoelettriche, laser scanner o fermi meccanici retraibili.

I circuiti di comando associati devono soddisfare il PL=d e la categoria 3 della norma UNI EN ISO 13849-1:2016 o il SIL 2 con tolleranza ai guasti 1 della norma CEI EN 62061:2005.

Le istruzioni per l’uso devono indicare chiaramente le limitazioni dinamiche del movimento dei robot adottate.

Riassumendo:

  • la zona di movimento del robot deve essere limitata per mezzo di sistemi hardware o software conformi alla norma UNI EN ISO 10218-1:2012;
  • possono essere utilizzati metodi alternativi che devono soddisfare il PL=d e la categoria 3 della norma UNI EN ISO 13849-1:2016 o il SIL 2 con tolleranza ai guasti 1 della norma CEI EN 62061:2005, tranne nel caso in cui la valutazione dei rischi giustifica criteri differenti;
  • nella valutazione degli spazi di arresto del robot si deve considerare la massima velocità di movimento, tranne nel caso in cui la velocità sia limitata da un sistema di monitoraggio che soddisfi il PL=d e la categoria 3 della norma UNI EN ISO 13849-1:2016 o il SIL 2 con tolleranza ai guasti 1 della norma CEI EN 62061:2005, tranne nel caso in cui la valutazione dei rischi giustifica criteri differenti;
  • quando vengono utilizzati dispositivi di arresto non meccanici, deve essere tenuto in considerazione l’effettivo punto di arresto dei robot, considerando il carico reale;
  • come limitazione del movimento del robot possono essere utilizzate le protezioni perimetrali, purché non possano essere deformate in modo pericoloso in caso di mancato arresto del robot; se ciò non è vero le protezioni perimetrali devono essere esterne alla zona di movimento del robot;
  • l’asse primario, ovvero quello con lo spostamento maggiore, deve essere limitato nei movimenti per mezzo di dispositivi meccanici la cui posizione deve essere regolabile;
  • il secondo e terzo asse (ovvero quelli con secondo e terzo maggiore spostamento) devono poter essere limitati mediante dispositivi meccanici o non meccanici la cui posizione deve essere regolabile;
  • i dispositivi di arresto meccanico devono essere in grado di fermare il movimento del robot con il carico nominale, alla massima velocità ed alla minima e massima estensione;
  • la prova dei dispositivi di arresto meccanico deve essere effettuata senza l’ausilio di sistemi di arresto assistito;
  • dispositivi di arresto non meccanico possono essere utilizzati solamente se garantiscono lo stesso livello di sicurezza dei dispositivi di arresto meccanico;
  • esempi di dispositivi di arresto non meccanico sono fermi posizionati elettricamente, pneumaticamente o idraulicamente, barriere fotoelettriche, laser scanner.

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webinar UNI

Webinar con UNI “L’evoluzione della Direttiva macchine”

valutazione di impatto direttiva macchine 2022

Sono passati quindici anni dalla pubblicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE: una direttiva di prodotto fondamentale per il Mercato Unico al fine di assicurare un livello di sicurezza uniforme nell'ambito del territorio dell'Unione Europea.

La Direttiva Macchine ha quindi intrapreso da alcuni anni un processo di cambiamento per rimanere al passo con le tecnologie emergenti che porterà all'emanazione del nuovo testo nel corso del 2021.

E' quindi fondamentale, per tutti i fabbricanti, distributori ed utilizzatori di macchinari, conoscere cosa cambierà con la nuova Direttiva macchine.
Per questo UNI organizza con Quadra Srl un webinar di approfondimento:

L’evoluzione della Direttiva macchine e il nuovo percorso formativo del Machinery Safety Specialist

Venerdì 26 marzo 2021
Ore 16.00-17.30

Iscrizioni sul sito UNI

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GoToWebinar 013
GoToWebinar 016

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Come scegliere lo strumento per le prove elettriche CEI EN 60204-1

Quali sono le principali caratteristiche che devono guidare nella scelta dello strumento necessario per effettuare le prove elettriche sulle macchine previste dal punto 18 della norma CEI EN 60204-1:2018?

Le prove elettriche sono uno dei passi necessari per la marcatura CE delle macchine secondo la direttiva macchine.

Infatti, per soddisfare i requisiti della direttiva macchine è necessario effettuare l’analisi di rischio, costituire il “fascicolo tecnico” di costruzione (o la “documentazione tecnica pertinente” per le quasi-macchine) — come previsto dall’allegato VII della direttiva — ed eseguire, quando necessario, le prove (rumorosità, vibrazioni, sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, ecc.) di rilevazione delle emissioni e di verifica della conformità degli equipaggiamenti della macchina.

Prove e verifiche da effettuare sulle macchine

Le prove e verifiche da effettuare sono quindi:

  • le misurazioni della rumorosità aerea;
  • le misurazioni delle vibrazioni trasmesse agli operatori (per le macchine portatili e per le macchine mobili);
  • le prove di sicurezza elettrica richieste dalla norma CEI EN 60204-1:2018;
  • la misurazione del tempo di arresto degli elementi pericolosi;
  • la misurazione dei campi elettromagnetici emessi dalla macchina, in accordo alle norme della serie UNI EN 12198;
  • la misurazione delle radiazioni ottiche emesse dalla macchina, in accordo alle norme della serie UNI EN 12198.

Strumento per prove di sicurezza elettrica secondo CEI EN 60204-1

Nella scelta dello strumento bisogna innanzitutto verificare che il manuale d’uso, o il datasheet dello strumento, faccia riferimento alla norma CEI EN 60204-1, in quanto solo in questo caso si ha la garanzia di acquistare uno strumento adatto ad effettuare le prove previste.

Lo strumento deve poter eseguire tutte le prove (l’elenco è possibile trovarlo all’interno del manuale d’uso), ovvero:

  • continuità del circuito equipotenziale di protezione;
  • impedenza dell’anello di guasto;
  • resistenza dell’isolamento;
  • corrente di dispersione (tensione applicata);
  • tensione residua.

È necessario verificare che la prima prova, ovvero la prova di continuità del circuito equipotenziale di protezione, possa essere eseguita con una corrente di almeno 10 Ampere; infatti solo con correnti sufficientemente elevate è possibile avere una buona risoluzione di lettura della resistenza.

Considera che uno strumento che permette di effettuare la prova di continuità del circuito equipotenziale di protezione con correnti elevate ha un peso non trascurabile (circa 15 kg); tale aspetto va preso in considerazione nel momento in cui lo strumento debba essere trasportato per effettuare trasferte utilizzando mezzi di trasporto quali treno e/o aereo.

P.S.: Ti suggeriamo di scegliere uno strumento che abbia un funzionamento semplice ed intuitivo; in questo caso può essere utile la presenza di un’interfaccia grafica. Per avere un utilizzo ancora più pratico è opportuno che sulla faccia interna del coperchio dell'involucro dello strumento ci siano dei disegni intuitivi che riportino la modalità di collegamento dei cavi per ogni prova.

Inoltre prima di lasciare il nostro sito, per approfondire l'argomento, ti suggeriamo anche di leggere questo articolo che parla di quando devono essere fatte le prove e dei calcoli che possono essere effettuati in alternativa.

strumento per prove elettriche EN60204
strumento per prove elettriche EN60204-1

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I requisiti essenziali di sicurezza (check list)

La direttiva macchine 2006/42/CE richiede che la progettazione e la realizzazione della macchina ai fini della sua sicurezza siano opportunamente documentate in modo da tenere traccia del procedimento seguito e delle soluzioni adottate per la sua protezione. Questa documentazione può essere utilizzata per la dimostrazione della conformità della macchina ai requisiti delle disposizioni legislative applicabili e per successivo utilizzo su macchine simili.

La realizzazione del fascicolo tecnico, o della documentazione tecnica pertinente per le quasi -macchine, deve cominciare con l’inizio dell’ideazione e della progettazione della macchina e deve proseguire durante tutta la sua realizzazione fino al collaudo finale della macchina stessa (o del prototipo nel caso di macchine fabbricate in serie) e alla redazione della documentazione di accompagnamento della macchina (in particolare delle istruzioni per l’uso).

Il contenuto del fascicolo tecnico per le macchine è descritto nella lettera A dell’allegato VII della direttiva 2006/42/CE e deve comprendere, tra l’altro la:

documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi:

  • un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina,
  • le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l’indicazione dei rischi residui connessi con la macchina.

I requisiti della direttiva macchine

Il fascicolo tecnico deve quindi contenere l’elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE applicabili alla macchina; è opportuno che vengano elencati tutti i requisiti essenziali contenuti nell’allegato I, specificando esplicitamente quando questi non sono applicabili.

Devono essere indicate nel fascicolo tecnico le misure adottate per eliminare i pericoli o per ridurre i rischi e gli eventuali rischi residui  rimanenti dopo l’adozione di tali misure.

E' opportuno che tali misure siano associate ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute sopra citati, in modo da dimostrare come questi vengono soddisfatti adottando adeguati provvedimenti.

Qualora nella definizione delle misure di sicurezza vengano utilizzate norme, è opportuno che vengano citate: se le norme utilizzate sono armonizzate, l’aspetto trattato dalla norma gode dell’automatica presunzione di conformità ai requisiti della direttiva macchine coperti, quindi è sufficiente citare la norma — o i suoi punti — utilizzata come riferimento e descrivere come la macchina la soddisfa.

La mancata presentazione del fascicolo tecnico, o della documentazione tecnica pertinente, in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della macchina in questione ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine, in quanto, in assenza del fascicolo tecnico, o della documentazione tecnica pertinente, il fabbricante non ha modo di dimostrare il rispetto da parte della macchina dei requisiti legislativi a essa applicabili.

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Webinar “Macchine industriali e Brexit, UL/CSA, NR12, Australia, AAA, ecc.”

Questo webinar è stato organizzato per dare risposte a molte domande che arrivano dai nostri clienti, fabbricanti di macchinari, che si trovano a dovere gestire gli adempimenti tecnici per esportare in tranquillità le macchine in vari paesi extra europei.

Nel corso del webinar verranno illustrate le problematiche relative ai principali paesi di esportazione partendo dal nuovo marchio UKCA per l'Inghilterra, per passare ai requisiti UL/CSA per il mercato Nordamericano, AAA per la Serbia, CCC per la Cina, EAC CEE-EURASEC per Russia, Bielorussia, Kazakistan, Armenia, Australia.

WEBINAR

Macchine industriali e mercati internazionali

29 marzo 2021, ore 15:00

Ore 15:00
16:15 Spazio per domande e risposte
16:30  Conclusione

Relatori e Moderatori:

Ing. Ernesto Cappelletti – Quadra S.r.l.

Dott. Sergio Russo - Gost Standard S.r.l.

Ing. Chiara Cappelletti – Quadra S.r.l.

Ing. Chiara Ginelli - Quadra S.r.l.

I seminari e webinar sulla sicurezza delle macchine sono organizzati a titolo completamente gratuito, a fini commerciali e promozionali, per progettisti, addetti all'ufficio tecnico, manutentori, RSPP  dipendenti di  aziende produttive o di progettazione. 

Sono i benvenuti funzionari ASL, ATS, INAIL, ed enti pubblici con finalità simili.

Consulenti e liberi professionisti possono invece iscriversi ai nostri corsi a pagamento.

Su richiesta, verrà fornito ai partecipanti un Attestato di Partecipazione emesso da Quadra Srl, Ente Accreditato per la Formazione da Regione Lombardia. 

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I componenti di sicurezza

La direttiva macchine 2006/42/CE si applica a:

  • a) macchine;
  • b) attrezzature intercambiabili;
  • c) componenti di sicurezza;
  • d) accessori di sollevamento;
  • e) catene, funi e cinghie;
  • f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
  • g) quasi-macchine.

Componenti di sicurezza macchine industriali: la definizione

I componenti di sicurezza, immessi separatamente sul mercato rientrano nel campo di applicazione della direttiva macchine; un componente di sicurezza è per definizione :

  • destinato a espletare una funzione di sicurezza,
  • immesso sul mercato separatamente,
  • il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone, e
  • che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti.

La direttiva 2006/42/CE si applica solamente ai componenti di sicurezza immessi sul mercato separatamente; se il componente di sicurezza è incorporato in una macchina, la sua conformità ai requisiti di sicurezza e di tutela della salute è implicitamente compresa nel fatto che la macchina stessa è conforme a tali requisiti (e di conseguenza tutti i suoi componenti).

Quando un componente può essere definito “di sicurezza” ?

Un punto chiave è definire quando un componente può essere definito “di sicurezza”. Innanzitutto, un componente di sicurezza non contribuisce direttamente e principalmente all’espletamento della funzione della macchina, ma il suo scopo principale è quello di assicurare una misura di protezione per le persone esposte.

Inoltre, non può essere considerato di “sicurezza” un componente il cui guasto o malfunzionamento non comporta rischi per le persone esposte.

Alcuni componenti hanno un’incontrovertibile funzione di sicurezza, quali un comando di arresto di emergenza oppure un tappeto sensibile.

Per altri componenti, invece, l’attribuzione della funzione di sicurezza può essere più ambigua: per esempio, un microinterruttore può essere utilizzato come sensore per individuare il passaggio di un prodotto — nel qual caso svolge un ruolo nel funzionamento normale della macchina — oppure per arrestare il movimento di un elemento della macchina in caso di oltre corsa — assicurando in questo modo una funzione di sicurezza, per esempio impedendo la collisione di elementi mobili della macchina.

In questi casi, sarà quindi il costruttore del componente che gli assegna una precisa destinazione d’uso (di sicurezza o meno); componenti destinati dal costruttore a svolgere funzioni di sicurezza possono essere utilizzati anche per il normale funzionamento della macchina, mentre non è vero il contrario.

Se vuoi approfondire l'argomento, ad esempio cosa succede per i pezzi di ricambio dei componenti di sicurezza, leggi il nostro libro sull'applicazione della direttiva macchine .

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Chi può certificare una macchina?

Innanzitutto è necessario chiarire la differenza tra “certificazione” e “dichiarazione”.

Cosa si intende per certificazione tecnica

Il vocabolario Treccani definisce “certificazione tecnica”:

l’insieme delle operazioni tecnico-amministrative che un organo tecnico, per lo più pubblico, espleta al fine di garantire la conformità di un prodotto o di un servizio alle norme vigenti (certificazione cogente) ovvero alle caratteristiche menzionate in un contratto di transazione di un bene o servizio tra un produttore e un utilizzatore.

La certificazione comporta quindi il coinvolgimento di un soggetto terzo, mentre la dichiarazione è un atto autonomo di un soggetto.

Per quali macchine è richiesta la certificazione?

Nell’ambito delle macchine la certificazione da parte di un organismo notificato è richiesta solamente per le macchine ad alto rischio comprese nell’allegato IV della direttiva 2006/42/CE quando:

  • non esiste una norma specifica, che copre tutti i requisiti di sicurezza e di tutela della salute applicabili, per la particolare tipologia di macchina (norma di tipo C) oppure il fabbricante ha deciso di non rispettare completamente i requisiti della norma;
  • il fabbricante, nonostante abbia rispettato completamente una norma armonizzata di tipo C, che copre tutti i requisiti di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina, decide comunque di far intervenire un organismo notificato per:
  • l’esame per la certificazione CE del tipo di cui all’allegato IX della direttiva 2006/42/CE (modulo B della decisione 93/465/CEE);
  • la procedura di garanzia qualità totale di cui all’allegato X della direttiva 2006/42/CE (modulo H della decisione 93/465/CEE).

Quando il fabbricante dichiara la macchina conforme alla Direttiva macchine in autonomia?

In tutti gli altri casi, il fabbricante della macchina “dichiara” che la stessa è conforme ai requisiti di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine; la dichiarazione di conformità viene emessa dal fabbricante senza che ci sia bisogno dell’intervento di nessun ente esterno.

Certificazione volontaria delle macchine

Il fabbricante ha comunque sempre la facoltà di richiedere ad un soggetto terzo — un organismo notificato, una società di consulenza, un laboratorio di prova o qualsiasi altro soggetto che ne abbia le competenze — di emettere un certificato relativo alla macchina o a sue parti (ad esempio, al solo equipaggiamento elettrico), al di fuori del regime dell’allegato IV della direttiva 2006/42/CE.

Si tratta in questo caso di certificazioni volontarie, che il fabbricante può richiedere per fornire maggiori garanzie ai propri clienti o per qualsiasi altro motivo egli ritenga valido.

La certificazione dell’ente terzo sarà relativa agli aspetti da esso presi in esame; potrebbe, ad esempio, essere relativa al soddisfacimento da parte della macchina dei requisiti di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine applicabili, oppure potrebbe riguardare il rispetto di una particolare norma tecnica o ancora l’adeguatezza della documentazione (ad esempio delle istruzioni per l’uso) con riferimento ai requisiti della direttiva macchine o di norme tecniche specifiche. Non è quindi detto il certificato relativo a una macchina ne attesti il rispetto dei requisiti della direttiva macchine.

 

Riassumendo:

  • il fabbricante della macchina ne dichiara la conformità ai requisiti della direttiva macchine applicabili;
  • un organismo notificato può certificare una macchina compresa nell’allegato IV della direttiva 2006/42/CE, secondo quanto previsto dalla direttiva stessa e quanto richiesto dal fabbricante;
  • il fabbricante della macchina può richiedere volontariamente ad un soggetto terzo di certificare il rispetto dei requisiti di specifici documenti (ad esempio, il rispetto dei requisiti della norma CEI EN 60204-1 da parte dell’equipaggiamento elettrico della macchina).

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Industria 4.0 e credito d’imposta 2021: tutte le novità

In questo articolo abbiamo raccolto le principali domande e risposte su Transizione 4.0 ovvero il credito di imposta 2021.

Transizione 4.0 2021 in pratica ha sostituito quello che avrebbe dovuto chiamarsi "Industria 4.0 2021" se il meccanismo agevolativo dell'iperammortamento Industria 4.0 fosse proseguito; cambia il meccanismo per godere dei benefici ma la parte tecnica, di nostra pertinenza, è  rimasta immutata dal 2017.

Dal 2020 infatti non si parla più di iperammortamento, perchè l'agevolazione definita "iperamortamento", dal 2020 è stata sostituita dal meccanismo del credito di imposta.

Nel 2021, rispetto al 2020, i benefici per chi acquista macchinari sono anche migliorati perchè sono state aumentate sia le aliquote che il massimale annuo!

L'articolo è stato scritto per chi vuole vendere e comprare macchinari industriali con l’obiettivo di godere dei vantaggi previsti dal piano nazionale Transizione 4.0 del 2021.

Alla fine dell’articolo sono elencati i principali suggerimenti per gli acquisitori e fabbricanti di macchine industriali.

Se l'articolo ti piace, puoi linkarlo nel tuo sito, citando la fonte; evita per favore di copiarlo, non solo perchè è vietato dalla legge ma anche perché è già stato copiato molte volte e Google, riconoscendo le pagine copiate, non posizionerebbe  bene il tuo sito.

Nel nostro blog troverai anche un'analisi delle attività che abbiamo effettuato su Industria 4.0 nel periodo 2017/2018 e un articolo che racconta alcuni "Miti, leggende ed errori" a proposito delle perizie e delle attestazioni per Industria 4.0.

In questo altro nostro articolo troverai tutte le informazioni relative alla nascita del piano Industria 4.0 del 2017 e le regole che ancora valgono per i beni il cui investimento sia iniziato negli anni 2017-2019 (piani Impresa 4.0 e Industria 4.0).

Ti consiglio di leggere anche questo articolo interessante "Come scegliere il perito per Industria/Transizione 4.0" ed evitare errori che potrebbero essere molto costosi.

Contenuto  aggiornato con la Circolare 4E del 30/03/2017 AdE e MISE,  Legge di Bilancio 2021, n.178/2020 Art.1, commi da 1051 a 1064

1. Transizione 4.0 2021: quali sono le principali differenze rispetto a Transizione 2020?

La legge di bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, art. 1, commi dal 1051 al 1067) ha rinnovato gli incentivi di Transizione 4.0 per l'acquisto di beni strumentali interconnessi o non (ex superammortamento) da parte delle imprese, mantenendo la tipologia di modalità di godimento dell'agevolazione 2020, ovvero il credito di imposta.

Nel caso del vecchio super ammortamento (macchine non interconnesse), l'agevolazione sarà sempre in forma di credito di imposta, ma sarà estesa anche ai software, e pari al 10% (6% nel 2020) del valore del bene nuovo acquistato; con massimali  fino a 2.000.000 di euro di beni materiali e 1.000.000 di euro di beni immateriali.

Anche, l'agevolazione per i beni interconnessi, è stata migliorata, proponendo un credito di imposta pari al:

  • 50% (40% nel 2020) del valore dei beni materiali acquistati
  • ed al 20% (15% nel 2020) dei beni immateriali (software)

fino ad un investimento totale, sul periodo di imposta, rispettivamente di  2.500.000 di euro e 1.000.000 di euro (massimali).

Una novità interessante è che sarà possibile usurfruire del credito immediatamente nell'anno dell'investimento, senza attendere il successivo per beni interconnessi. 

Il credito d’imposta non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP. Esso è cumulabile con altre agevolazioni (ad esempio per il Sud) a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo totale sostenuto

Però ci saranno da considerare alcuni adempimenti burocratici obbligatori:

  • le imprese che godono delle agevolazioni 2021 devono effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico;
  • la perizia giurata  (o attestazione da ente) è obbligatoria per beni di valore superiore o uguale a 300.000 euro (nel 2020 era perizia semplice);
  • le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058 dell'art.1 della Legge 178 del 30 dicembre 2020.

Cosa bisogna fare se le fatture di acquisto non riportano i riferimenti di legge?

Come descritto sopra le fatture dei beni acquistati, ed ordinati, nel 2020 e 2021. quindi soggetti a Transizione 4.0 (credito di imposta), devono riportare la frase che i beni sono agevolabili secondo l’art. 1 della legge n.160 del 2019 e legge 178 del 2020.

Infatti la mancanza dei riferimenti è molto grave perché il comma 195, dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, dispone che "Ai
fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono
tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a
dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati
devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194..."

Siccome ci sono stati interpelli all'Agenzia delle Entrate, perché su molte fatture mancano i riferimenti, in particolare sugli acconti ovviamente perché la legge non c'era ancora l’Agenzia il 5 ottobre 2020 ha reso disponibili un paio di risposte per permettere la regolarizzazione delle fatture.

Le risposte sono la risposta n. 438 (per l'analogo problema della Sabbatini) e n. 439, del 5 ottobre 2020 scaricabile cliccando qui

In pratica, semplificando:

  • se le fatture da regolarizzare sono cartacee è sufficiente  scrivere sopra la frase in modo indelebile con i riferimenti della legge, a penna o con un timbro (su ogni fattura di acconto e saldo)

oppure se la fattura è elettronica ci sono 2 possibili alternative:

  • stampare la fattura e scrivere la frase come sopra
  • realizzare un’integrazione elettronica della fattura da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019.

2.  Come si calcola il credito di imposta 2021 per i macchinari?

Per incentivare i nuovi investimenti privati in tecnologie, la legge di bilancio 2021 ha definito nuove aliquote differenziate per il credito di imposta degli investimenti di macchinari, iniziati a partire dal 16 novembre 2020, o nel corso del 2021.

Esse sono:

  • CREDITO DI IMPOSTA del 50% del valore del bene per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • CREDITO DI IMPOSTA del 30% del valore del bene per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro;.
  • CREDITO DI IMPOSTA del 10% del valore del bene per gli investimenti oltre 10 milioni di euro fino a 20 milioni di euro.

Il credito di imposta non si applica alla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.

L’aliquota si applica, a scaglioni incrementali, al totale degli investimenti e non al valore del singolo bene acquistato.

Il credito di imposta di cui può godere l'azienda che acquista una macchina interconnessa è quindi il 50% del valore imponibile della macchina, ad esempio se la macchina costa 100.000,00 euro più IVA, il credito di imposta godibile in 3 anni è di 50.000 euro.

Questo credito è cumulabile con il credito Sud.

3.  Quali sono le nuove aliquote del credito di imposta 2021 per i software?

Per incentivare i nuovi investimenti privati in tecnologie, la legge di bilancio 2020 ha definito una nuova aliquota per il credito di imposta degli investimenti di beni immateriali.

  • CREDITO DI IMPOSTA del 20% del valore del bene immateriale per gli investimenti fino a 1.000.000 euro.

4.Come usurfruire del credito di imposta? 

Il credito d'imposto viene usurfruito come compensazione su F24 con l'uso dei 6 NUOVI codici tributo istituiti con la risoluzione dell'AdE n. 3/E del 2021 per utilizzare in compensazione i bonus previsti dalla legge di Bilancio 2020 e dalla legge Bilancio 2021.

L'agevolazione verrà goduta dall'impresa in 3 quote annuali (erano 5 nel 2020) di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni.

5. Cosa succede per gli investimenti decisi nel 2019?

Per gli investimenti per i quali sia già stato dato acconto del 20% entro il 31 dicembre 2019, o siano stati acquisiti nel 2019, ma non ancora interconnessi, NON CAMBIA NULLA, si applica la legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) con iperammortamento al 250%.

6. Cosa succede per gli investimenti decisi nel 2017 e 2018?

Per gli investimenti per i quali sia già stato dato acconto del 20% entro il 31 dicembre 2018, o siano stati acquisiti nel 2017 o 2018, ma non ancora interconnessi, NON CAMBIA NULLA, si applica la legge di bilancio 2018 (legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Vedi quindi il nostro articolo sull'iperammortamento 2019.

7. Quali sono le tempistiche per godere del credito di imposta 2021?

Il beneficio vale per beni nuovi ordinati dal 16 novembre 2020, acquistati, anche in leasing, e consegnati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero consegnati entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito sarà possibile anche nel 2022, con beni consegnati entro il 30 giugno 2023, ma con aliquote inferiori del 10% rispetto a quelle del 2021.

8. Chi può accedere al credito d'imposta 2021 Transizione 4.0?

Possono accedere al credito d'imposta 2021  tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato,  indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale.

Da dopo l’entrata in vigore del decreto chiamato "dignità" del luglio 2018, i beni acquistati devono essere operativi all’interno del territorio nazionale.

Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Quindi presta molta attenzione al rispetto dei requisiti di sicurezza e salute dei lavoratori della tua azienda (D.Lgs. 81/08).

9. Quali sono i beni strumentali che rientrano nel credito di imposta?

Il credito d'imposta si applica a beni (acquistati anche in leasing) dei seguenti tipi:

  • beni materiali (macchine, attrezzature, ecc.) elencati in allegato A della legge;
  • beni immateriali (licenze, software, sistemi) elencati in allegato B della legge, indispensabili per fare funzionare i beni materiali in allegato A.

L’Allegato A (beni materiali elenca 3 CATEGORIE di beni:

  • A1: beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestiti tramite opportuni sensori e azionamenti (ad esempio macchine per la produzione, imballaggio, lavorazione, macchine utensili, ecc.);
  • A2: sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (ad esempio sistemi di sensori, sistemi per la tracciabilità dei prodotti, ecc.);
  • A3: dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (ad esempio sistemi di sicurezza per prevenire infortuni, diminuire errori ed aumentare l’efficienza).

L’Allegato B (beni immateriali), invece, come beni ammortizzabili prevede programmi e applicazioni  acquistati  da aziende che già investono in  beni materiale in logica industria 4.0 (ad esempio software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni).

All’allegato B originario, la legge di bilancio 2018, ha aggiunto i seguenti beni:

  • sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
  • software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
  • software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio.

10. Quali sono le caratteristiche che devono avere i macchinari (A1) per godere dell’agevolazione?

I beni acquistati devono avere alcune caratteristiche tassative ed alcune aggiuntive.

Il motivo di questi vincoli è che si vuole spingere l’acquisto di macchine avanzate interconnesse al sistema di fabbrica e con altre componenti del ciclo di lavorazione, ovvero realmente un progetto industry 4.0 e non un semplice acquisto di nuove macchine per una produzione tradizionale.

Infatti l’obiettivo del piano nazionale è portare la produzione italiana a livelli molto alti di automazione ed interconnessione, non solo all’interno della fabbrica ma anche tra imprese che lavorano insieme, ad esempio tra fabbrica e logistica.

11. Quali sono le caratteristiche tassative dei macchinari per godere dell’agevolazione?

Le macchine in elenco A1 devono avere tutte e 5 queste caratteristiche:

  1. controllo per mezzo di CNC e/o PLC (vedi nota 1 sotto);
  2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica;
  3. integrazione con il sistema logistico della fabbrica e/o altre macchine;
  4. interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;
  5. rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza.

Nella parte finale di questo articolo troverai esempi di componentistica industriale per soddisfare questi requisiti.

Nota 1: La circolare 4E del 30/03/2017 ha chiarito che la caratteristica del controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller) è da considerarsi pienamente accettata anche quando la macchina/impianto possiede soluzioni di controllo equipollenti, ovvero da un apparato a logica programmabile PC, microprocessore o equivalente che utilizzi un linguaggio standardizzato o personalizzato, oppure più complessi, dotato o meno di controllore centralizzato, che combinano più PLC o CNC (ad esempio: soluzioni di controllo per celle/FMS oppure sistemi dotati di soluzione DCS – Distributed Control System).

12. Quali sono le caratteristiche aggiuntive dei macchinari per godere dell’agevolazione?

La macchina deve avere almeno 2 caratteristiche tra queste 3 elencate:

  1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  2. monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
  3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico) (vedi nota 2 sotto).

Nella parte finale di questo articolo troverai esempi di componentistica industriale per soddisfare questi requisiti.

Nota 2: La circolare 4E del 30/03/2017 ha chiarito che si fa riferimento al concetto del cosiddetto digital twin, ovvero della disponibilità di un modello virtuale o digitale del comportamento della macchina fisica o dell’impianto, sviluppato al fine di analizzarne il comportamento anche, ma non esclusivamente, con finalità predittive e di ottimizzazione del comportamento del processo stesso e dei parametri che lo caratterizzano. Sono inclusi modelli o simulazioni residenti sia su macchina che off-line come ad esempio i modelli generati tramite tecniche di machine learning.

13. Cosa significa una macchina interconnessa?

La Circolare 4E del 30/03/2017 ha chiarito che la caratteristica dell’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program è soddisfatta se:

  • il bene scambia informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
  • inoltre, il bene deve essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

La parola fabbrica deve essere intesa come un ambiente fisico dove avviene creazione di valore attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti;  per istruzioni si può intendere anche indicazioni, che dal sistema informativo di fabbrica vengano inviate alla macchina, legate alla pianificazione, alla schedulazione o al controllo avanzamento della produzione, senza necessariamente avere caratteristiche di attuazione o avvio della macchina.

In pratica la macchina deve essere dotata di un sistema collegato con la rete aziendale esistente e con alcuni apparati (ad esempio un sistema IPC tipo un Simatic industrial tablet PC, network switch Scalance W, field PC, NETWORK SERVER).

14. Cosa deve fare l’impresa per godere dell'agevolazione?

L’impresa deve acquistare i beni, materiali o immateriali, dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021, oppure deve emettere l’ ordine e pagare un acconto maggiore del 20% entro il 31 dicembre 2021 e mettere in funzione il bene entro il 30 giugno 2022.

I benefici continueranno anche nel 2022, e fino al 30 giugno 2023, con un acconto versato entro il 2022, analogamente, ma ci sarà una diminuzione del 10% delle aliquote rispetto a quelle del 2021, quindi con un peggioramento delle condizioni.

L’impresa, per beni del valore inferiore a 300.000 euro, deve poi acquisire un’attestazione che dimostri che il bene:

  • possieda tutte le caratteristiche tecniche vincolanti previste dalla legge;
  • sia interconnesso al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

15. Come richiedere il credito di imposta? 

ATTENZIONE!!!

Rispetto alle regole del 2017 / 2018 / 2019 dal 2020 c'è un adempimento obbligatorio nuovo.

Le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile.

I modelli di comunicazione sono stati resi disponibili solo il 20 ottobre 2021, SCARICALI QUI.

L'agevolazione verrà poi goduta dall'impresa come credito di imposta utilizzabile, solo in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali (erano 5 nel 2020) di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni.

16. Chi deve fare l’attestazione per l'agevolazione?

Per beni con un costo fino a 300.000 euro può bastare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante dell’impresa.

Per beni di costo superiore a 300.000 euro, serve una perizia tecnica  asserverata emessa da parte di un ingegnere o perito industriale, iscritti all’albo professionale, o un attestato di conformità emesso da un ente di certificazione accreditato (definizione da testo di legge, non è chiaro se si tratta di Ente Notificato).

L’attestazione è fatta per il singolo bene, non vale un’attestazione unica per tutti i beni acquistati nell’anno, anche se una singola perizia può descrivere e comprendere molti beni.

17. Quando deve essere fatta l’attestazione per l’agevolazione?

L’attestazione, o la perizia, deve essere fatta entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione e viene interconnesso con la fabbrica.

Solo dal momento dell’interconnessione vale il credito di imposta del 50% , prima si applica il credito al 10% per macchinari non interconnessi.

19. Cosa succede per le macchine acquistate in leasing?

L'agevolazione è applicabile anche ai beni acquistati in leasing, il costo da considerare, per il calcolo del credito di imposta, è quello di acquisizione del bene da parte del leasing.


Suggerimenti per chi compra e per chi vende macchinari

Se sei un acquirente di macchine soggette all’agevolazione del credito di imposta … 

  • verifica che la macchina/bene strumentale che hai intenzione di acquistare rientri nelle tipologie comprese nell’elenco dell’allegato A della legge (Gazzetta Ufficiale);
  • controlla che la macchina, in elenco A1, abbia le caratteristiche tassative, riportate di seguito per comodità:
    • controllo per mezzo di CNC e/o PLC;
    • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica;
    • integrazione con il sistema logistico della fabbrica e/o altre macchine;
    • interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;
    • rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza;
  • accertati, e fatti dichiarare dal costruttore nella conferma d’ordine, che la macchina, in elenco A1, abbia almeno 2 tra le seguenti caratteristiche:
    • sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
    • sistemi per il monitoraggio continuo di processo;
    • caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

I dettagli tecnici esatti li trovi qui.

Ricorda che, senza la dichiarazione/attestazione di interconnessione alla fabbrica — entro l’esercizio fiscale in cui la macchina viene messa in funzione — NON potrai godere del credito di imposta, anche se la macchina ha tutte le caratteristiche di legge.

Ricorda inoltre che tutti i documenti relativi all'acquisizione del bene (fatture, ordini, contratti, leasing, documenti di trasporto, ecc...) dovranno riportare la dicitura che trattasi di bene agevolato secondo la legge 168 del 30 dicembre 2020, art 1 commi da 1054 a 1058.

Cosa possiamo fare noi di Quadra Srl per aiutarti?

In Quadra ci occupiamo, dal 1995, di fornire consulenza e formazione sulla sicurezza delle macchine ed impianti industriali.

Anche grazie ai nostri partner del mondo dell’automazione (Schmersal Italia, Omron, KUKA Roboter, ABB, Tritecnica, Access, Leuze, Rockwell, SMC) riusciamo a fornire ai nostri clienti assistenza tecnica qualificata nella progettazione delle macchine e nella scelta dei componenti.

La nomina nel 2016 del nostro Responsabile tecnico, ing. Ernesto Cappelletti, a Rappresentante Federmacchine in ambito UNI, relativamente agli aspetti normativi meccanici, ci permette di seguire i lavori di normazione fin dal loro inizio.

Quadra è anche Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico, iscritto nel Sistema Questio della Regione Lombardia.

Dal 2016, aderiamo al Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente (CFI) che mira a rendere operativo il Piano Nazionale Industria 4.0 del Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso la presentazione delle più avanzate tecnologie 4.0 e delle loro possibili applicazioni.

Dal 2017 collaboriamo con il Consorzio per la meccatronica INTELLIMECH  per supportare attivamente i nostri clienti  sulle tematiche dell’interconnessione di INDUSTRIA 4.0 ed i clienti di INTELLIMECH con il nostro know-how sulla sicurezza. Parallelamente, su INDUSTRIA 4.0, collaboriamo con il team di fiscalisti di Confindustria Bergamo.

Quadra è anche iscritta alla piattaforma per chi fa innovazione OPEN INNOVATION di Regione Lombardia.

Per aiutare ad applicare correttamente il programma industria 4.0, possiamo fornirti la nostra consulenza tecnica.

In fase di selezione ed acquisto delle macchine verifichiamo le specifiche e le offerte dei costruttori per assicurare che le macchine soddisfino tutte le condizioni tecniche previste dalla legge con l’obiettivo di godere delle agevolazioni 2020.

Possiamo assisterti anche preparando una relazione tecnica per la dichiarazione dei requisiti di legge da parte del legale rappresentante.

Infine il nostro direttore tecnico, ing. Ernesto Cappelletti, Innovation Manager (iscritto dell'elenco Innovation Manager del MISE) può emettere la perizia tecnica obbligatoria per i beni superiori a 300.000 euro di costo. Importante: l’attività peritale è coperta da assicurazione LLOYD con massimale di 10 milioni di euro.

Nel 2017, 2018 e 2019, 2020 abbiamo assistito molte aziende in questo percorso, per un valore totale di beni iperammortabili superiore di 165 milioni di euro.

Fai attenzione che, anche in caso di dichiarazione da parte del legale rappresentante, una relazione tecnica potrebbe aiutarti a dimostrare l’esistenza dei requisiti dell’installazione richiesti dalla legge, soprattutto dopo molti anni in caso di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La responsabilità per false dichiarazioni è penale, verifica bene la presenza delle caratteristiche tecniche prima di dichiarare cose non note.

Compila il modulo ad inizio pagina se vuoi ricevere una quotazione per la perizia necessaria per i beni superiori a 300.000 euro.

Se sei un fabbricante o venditore di macchine che possono godere del credito di imposta …

  • verifica che la macchina/bene strumentale che produci rientri nelle tipologie comprese nell’elenco dell’allegato A della legge (Gazzetta Ufficiale);
  • accertati la tua macchina, in elenco A1, abbia le 5 caratteristiche tassative  o fai in modo che le abbia:
    • controllo per mezzo di CNC e/o PLC;
    • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica;
    • integrazione con il sistema logistico della fabbrica e/o altre macchine;
    • interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;
    • rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza;
  • controlla, e dichiara nella pubblicità della macchina, in elenco A1, e nella conferma d’ordine, l’esistenza di almeno 2 tra le seguenti caratteristiche:
    • sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
    • sistemi per il monitoraggio continuo di processo;
    • caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

I dettagli tecnici esatti li trovi qui.

È importante che i tuoi commerciali conoscano queste agevolazioni e ne parlino ai clienti.

Verifica che il tuo materiale promozionale contenga e chiarisca queste informazioni.

A tale fine possiamo aiutarti organizzando training personalizzati dei tuoi venditori basati sulle caratteristiche delle tue macchine.

Stabilisci una collaborazione con chi potrà aiutare il tuo cliente con l’attestazione della conformità della macchina, e per questo possiamo aiutarti noi di Quadra.

Ricorda al tuo ufficio commerciale ed amministrativo che tutti i documenti relativi alla vendita del bene (fatture, ordini, contratti, leasing, documenti di trasporto, ecc...) dovranno riportare la dicitura che trattasi di bene agevolato secondo la legge 160 del 27 dicembre 2019, art 1 commi da 184 a 194

Tecnicamente come si fa a progettare una macchina INDUSTRIA 4.0?

Facciamo un esempio.

Se produci macchine per imballaggio e confezionamento, troverai che questa tipologia è compresa nell’allegato A della legge; a questo punto bisognerà solo soddisfare gli altri requisiti tecnici.

Per soddisfare i requisiti tassativi possono essere utilizzati particolari componenti industriali.

Per il requisito di controllo per mezzo di PLC puoi scegliere un controllore Siemens della famiglia SIMATIC S7-1200 o SIMATIC S7-1500.

Per soddisfare il requisito del controllo di processo puoi utilizzare un dispositivo di monitoraggio Sirius 3UG e 3RR sempre Siemens.

Per l’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica puoi scegliere uno switch Industrial Ethernet Scalance Siemens.

Per assicurarti che la tua macchina sia sicura secondo i più elevati standard normativi puoi richiedere la nostra consulenza specialistica e troverai anche moltissime indicazioni sul nostro blog.

Un sistema di riconoscimento a chiave elettronica è quello di Euchner EKS venduto in Italia da Tritecnica SpA.

EKS è un dispositivo per la lettura di chiavi elettroniche RFID pensato per il riconoscimento di un operatore ed adatto a tutte le applicazioni che richiedono una identificazione elettronica, dall’accesso ad un PC all’abilitazione di un sistema di controllo ad un cambio di lavorazione in un impianto.

L’operatore viene riconosciuto inserendo la chiave elettronica, dotata di transponder RFID, nell’apposita sede. La forma speciale della custodia consente di lasciare la chiave inserita durante le operazioni di lavoro. L’estrazione della chiave viene comunicata al sistema di controllo, che può così disabilitare l’accesso o registrare il termine della presenza dell’operatore e la centralina di lettura può dialogare con il sistema di controllo della  macchina tramite interfaccia RS232, RS422, USB, Profibus DP, Ethernet TCP/IP o ProfiNet

I requisiti di interconnessione ed integrazione con la fabbrica invece dipendono dal contesto informatico di dove sarà installata la macchina.

Questi requisiti possono essere soddisfatti da parte dell’azienda utilizzatrice con la realizzazione di una rete collegata con la rete aziendale esistente e con alcuni apparati (ad esempio un sistema IPC tipo un Simatic industrial tablet PC, network switch Scalance W, field PC, NETWORK SERVER).

Per soddisfare i requisiti aggiuntivi possono essere utilizzati particolari componenti industriali.

Ad esempio per la telediagnosi e il teleservice saranno necessari apparati appositi della fabbrica interfacciati con una rete PROFINET della macchina (ad esempio IPC più Network switch Scalance più field PC più network server).

Per il controllo da remoto segnaliamo, del nostro partner SMC, l’unità di interfaccia seriale EX600 a due porte compatibile con il sistema in Bus di campo EtherNet/IP™ .

Le due porte consentono tre topologie di connessione, la funzione QuickConnect™ migliora i tempi di accensione e connessione alla rete, mentre la funzione web server integrata consente l’accesso remoto tramite browser web, assicurando un avvio e una manutenzione più efficienti del sistema. Ciò consente agli operatori di gestire facilmente le operazioni di controllo dello stato, programmazione delle impostazioni dei parametri e uscita forzata, utilizzando i più comuni browser web

Cosa si può ottenere quindi con questo componente SMC  in ottica di soddisfare i requisiti aggiuntivi di Industria 4.0?

  • Conteggio Integrato dei cicli delle elettrovalvole – manutenzione preventiva.
  • Accesso remoto via web server – diagnosi, correzione errori.
  • Integrazione di sensori / attuatori.
  • Protocolli aperti standard.

Abbiamo scritto questa guida sulla base delle seguenti fonti:

Un grazie a Siemens per l’esempio della macchina per imballaggio e a Schmersal Italia, Tritecnica  e SMC per le informazioni sui componenti.

Per ulteriori domande, informazioni o assistenza tecnica puoi chiamarci ai numeri 0396060351 – 0396060383 o scrivere a info@quadrasrl.net.

Clicca sul tasto arancione ad inizio pagina se vuoi ricevere una quotazione per la perizia necessaria per i beni superiori a 300.000 euro.

Per saperne di più sui meccanismi del credito di imposta invece chiama il tuo fiscalista.

Industria 4.0 e credito d’imposta 2021: tutte le novità Leggi tutto »

Webinar “Stima del PL e principio di attivazione dell’energia”

Questo webinar è la seconda parte di un webinar di luglio 2020 , organizzato con SMC Italia, riguardante la sicurezza degli equipaggiamenti pneumatici delle macchine.

A luglio si è parlato delle eventuali misure di salvaguardia da adottare a seguito dell’azionamento di un dispositivo di sicurezza.

Per l’arresto di emergenza, tale eventualità è contemplata al punto 4.1.1.5 della norma UNI EN ISO 13850:2015 ed è di non semplice attuazione prevedendo l’attivazione di movimenti in condizioni di sicurezza.

Tali circuiti di comando devono necessariamente utilizzare il “principio di attivazione dell’energia” ovvero per realizzare la misura di salvaguardia è necessario impiegare dell’energia (ad esempio pressione dell’aria in un serbatoio di accumulo).

Questo approccio complica la stima del PL (secondo la norma UNI EN ISO 13849-1:2016) delle porzioni dei circuiti di comando che svolgono funzioni di sicurezza.

Nel corso del nuovo webinar verranno illustrati alcuni esempi pratici di circuiti di comando pneumatici che consentono di implementare le misure di salvaguardia e  le principali criticità per la stima del PL.

WEBINAR

Aspetti di sicurezza correlati agli equipaggiamenti pneumatici (IIa Parte): La stima del PL secondo la norma UNI EN ISO 13849-1 per circuiti che utilizzano il principio di attivazione dell’energia

20 gennaio 2021, ore 15:00

Ore 15:00
  • Misure di salvaguardia da adottare a seguito dell’azionamento di un dispositivo di sicurezza
  • I principi di sicurezza di base ed il principio di attivazione dell’energia secondo la norma UNI EN ISO 13849-2:2013
  • Le esclusioni dei guasti pericolosi in accordo alla norma UNI EN ISO 13849-2:2013
  • Esempio di stima del PL, in accordo alla norma UNI EN ISO 13849-1:2016, per circuiti di comando pneumatici che realizzano movimenti di salvaguardia
16:15 Spazio per domande e risposte
16:30  Conclusione

Relatori e Moderatori:

Ernesto Cappelletti – Quadra S.r.l.

Angelo Maggioni – Quadra S.r.l.

Maria Toti  – SMC Italia S.p.A.

Silvio Avarino – SMC Italia S.p.A.

I seminari e webinar sulla sicurezza delle macchine sono organizzati a titolo completamente gratuito, a fini commerciali e promozionali, per progettisti, addetti all'ufficio tecnico, manutentori, RSPP  dipendenti di  aziende produttive o di progettazione. 

Sono i benvenuti funzionari ASL, ATS, INAIL, ed enti pubblici con finalità simili.

Consulenti e liberi professionisti possono invece iscriversi ai nostri corsi a pagamento.

Su richiesta, verrà fornito ai partecipanti un Attestato di Partecipazione emesso da Quadra Srl, Ente Accreditato per la Formazione da Regione Lombardia. 

esempio di circuito di sicurezza pneumatico
webinar sicurezza della pneumatica
esempio di circuito di sicurezza pneumatico

Leggi i pareri dei partecipanti al WEBINAR di luglio 2020

Dario Sanini di Bottero Spa

La tematica dei componenti pneumatici aventi funzioni di sicurezza è molto ampia.In un'ora e mezza diventa difficile affrontarla.Comunque una buona sintesi di argomenti non fa mai male. Si passa poi all'approfondimento del caso. Bravi come sempre! Complimenti!

Thomas Lago di Breton Spa

Webinar interessante,esposizione chiara e molto dettagliata, relatori molto competenti. Un'esperienza sicuramente positiva e molto apprezzata dal team di progettazione meccanica Breton. Cordiali saluti e grazie

Marinka Frigo di System Ceramics Spa

Abbinamento Quadra-SMC ha permesso di dare un quadro molto chiaro della problematica, sicuramente da approfondire ma già ben tracciato. Utili gli esempi pratici

Matteo Cargasacchi di Costacurta Vico Spa

Il webinar è stato molto interessante, in particolar modo l'esempio pratico di progettazione di un impianto pneumatico atto alla dissipazione delle energie residue e all'attivazione di un movimento di salvaguardia

Michela Sofia di Testing Technolgies Srl

Il webinar è stato interessante e ben strutturato. Ho trovato molto formativa la parte in cui si trattava un esempio pratico. Apprezzo molto la possibilità di scaricare il materiale della presentazione, per poterlo riutilizzare quando se ne ha la necessità. Vi ringrazio per l'attività offerta e rimango in attesa dei prossimi webinar d'autunno

Matteo Polo di Osram Spa

Di assolutamente positivo che per ogni argomentazione c'è scritto la norma a cui si fa riferimento e la possibilità di ricevere le slide. Essendoci vari relatori sono stati molto bravi a non ripetersi

Stefano Maioli di Elettronica Sammarinese del gruppo SCM 

Positivo, perchè ha approfondito un argomento che mi stava a cuore.

Webinar “Stima del PL e principio di attivazione dell’energia” Leggi tutto »

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